(ANSA) – ROMA, 11 MAR – "Soltanto un trattato globale, elaborato e condiviso da tutti gli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale sul Diritto D’Autore, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971, potrà costruire una adeguata ed omogenea regolamentazione giuridica delle opere intellettuali e dei prodotti informativi creati attraverso l’impiego della intelligenza artificiale generativa". Ne è convinto Giorgio Assumma, già presidente della Siae e attuale direttore della rivista ‘Il Diritto d’Autore’, intervenuto oggi a Roma a un seminario realizzato dall’Istituto Giuridico dello Spettacolo e della Informazione, sul tema della disciplina legale dei prodotti derivati da IA generativa. "Queste opere e tali prodotti, in quanto entità immateriali, hanno il requisito dell’ubiquità, che li rende circolabili, e, quindi, percettibili nello stesso momento in più territori nazionali diversi, anche molto lontani l’uno dall’altro", sottolinea Assumma. A suo giudizio, quindi, "è del tutto inutile, anzi controproducente, il proposito, che alcuni Stati vanno perseguendo, di adottare una propria ed autonoma disciplina ristretta ai rispettivi ambiti territoriali. La coesistenza di discipline statutarie diverse, potenzialmente conflittuali tra loro, potrà determinare una confusione insanabile". Grande esperto di diritto d’autore, Assumma ricorda che il Parlamento Europeo ha approvato, il 17 marzo 2024, l’Artificial Intelligence Act, "che specifica un primo meritevole tentativo di uniformare la regolamentazione delle opere e dei prodotti di cui ci stiamo occupando. Si tratta, però, di un tentativo insufficiente, sia perché coinvolge solo i paesi unionisti europei, sia perché non si occupa adeguatamente delle opere e dei prodotti di cui ci stiamo occupando, dotati di un alto potenziale di offendibilità della credulità popolare". A suo avviso, l’auspicato trattato globale "dovrà applicare i seguenti imprescindibili criteri. 1) Impedire che le opere ed i prodotti informativi in questione vengano posti in circolazione, nel traffico intellettuale e commerciale, senza portare impresso, a fianco della loro stesura, un simbolo grafico o cromatico che informi i percettori della loro origine artificiale. 2) Attribuire la paternità autoriale delle une e degli altri al soggetto o ai soggetti che ne abbiano organizzato e diretto la realizzazione, con l’ausilio, seppur parziale, delle tecniche artificiali. 3) Attribuire agli artefici della organizzazione e della direzione, poteri esclusivi di gestione patrimoniale di quelle opere e di quei prodotti che si palesino rispettosi dei diritti pubblici e privati e che arrechino utilità intellettuale ai rispettivi fruitori. 4) Sanzionare severamente, tanto in sede civile quanto in sede penale, nello stesso modo e nella medesima misura, sia gli artefici suddetti sia ciascun altro soggetto intervenuto nella divulgazione delle opere e dei prodotti che risultino essere lesivi dei diritti privati e dei diritti pubblici, arrivando, nei casi più gravi, all’oscuramento delle piattaforme di emissione audiovisiva via web". (ANSA).