(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Dichiarate "non fondate" dalla Corte Costituzionale le questioni di legittimità costituzionale, che erano state sollevate dal gip di Modena, in riferimento agli articoli 3 e 13 della Costituzione, riguardanti l’art. 282-ter, commi 1 e 2, del codice di procedura penale come modificato dalla legge sul Nuovo Codice rosso in tema di braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento. "La Corte ha sottolineato che il braccialetto elettronico è un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica – è detto in una nota – del tracciamento di prossimità, quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell’ordine per intervenire in soccorso". La Consulta "ha osservato altresì che, sebbene negli abitati più piccoli la distanza di 500 metri possa rivelarsi stringente, l’indagato ne riceve un aggravio sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita; mentre, ove rilevino ‘motivi di lavoro’ o ‘esigenze abitative’, il comma 4 dell’art. 282-ter codice di procedure penale consente al giudice di stabilire modalità particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento, restituendo flessibilità alla misura". "A un sacrificio relativamente sostenibile per l’indagato» – afferma dunque la Corte – «si contrappone l’impellente necessità di salvaguardare l’incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall’imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue". (ANSA).