(ANSA) – TRENTO, 15 LUG – La Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile il ricorso avanzato nell’ottobre 2022 dall’Avvocatura generale dello Stato nei confronti della Provincia autonoma di Trento in merito alla certificazione dell’attendibilità dei costi dei contratti collettivi e di verifica di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Il ricorso – si apprende – contestava la legittimità dell’articolo 9 della legge provinciale 10 del 2022, riguardante l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi finanziari 2022-24. Secondo tesi del ricorrente, l’articolo avrebbe contenuto aspetti di illegittimità costituzionale in merito alla competenza sul controllo della compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi provinciali, secondo la normativa statale posto in capo alla Corte dei Conti e che la legge provinciale impugnata attribuiva transitoriamente, in attesa di apposita norma di attuazione, poi intervenuta con il decreto legislativo 31 luglio 2023, al collegio dei revisori dei conti. La sentenza della Corte costituzionale dichiara invece inammissibili i dubbi di legittimità sul punto per la mancanza di parametri costituzionali e di motivazioni a sostegno dell’illegittimità costituzionale delle disposizioni della Provincia autonoma. "Una sentenza che testimonia la bontà dell’operato del governo provinciale e delle strutture dell’amministrazione. Importante riaffermare il principio che la contrattazione collettiva provinciale si svolge a livello primario con piena autonomia delle parti, nel rispetto dei principi desumibili dalle leggi in materia di personale. Non intendiamo sottrarci ad alcun controllo ma riteniamo fondamentale che lo stesso sia esercitato sulla base della norma di attuazione recentemente adottata, nel rispetto della nostra specialità", ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. (ANSA).