Arrivano divieti e limitazione per i botti di Capodanno a Como. Il Comune, infatti, pur sottolineando che l’utilizzo di articoli pirotecnici resta “lecita nella misura in cui si faccia ricorso ad artifici pirotecnici di libera vendita nei termini e nei modi previsti”, sottolinea il loro impiego “costituisce anche un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica proprio perché l’impiego di articoli pirotecnici avviene in zone particolarmente affollate o in presenza di soggetti deboli quali bambini ed anziani. Inoltre, a causa del rumore provocato, è fonte di grave disturbo per gli animali in ragione della loro particolare vulnerabilità”.
Per queste motivazioni l’ordinanza comunale, oltre che appellarsi al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, adotta specifiche misure cautelari tese a limitare le situazioni di pericolo indicate, ovvero vieta di accendere e far esplodere petardi, mortaretti o artifici simili dalle ore 14:00 del 31.12.2016 alle ore 08:00 del 01.01.2017, in tutti i luoghi, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche particolarmente frequentate o comunque in vicinanza di altre persone, in particolare bambini ed anziani; ad una distanza inferiore a 100 metri da luoghi di ricovero, cliniche, ospedali, case di cura e di riposo; in presenza di animali domestici nonché in direzione degli stessi e a meno di 100 metri da ricoveri ed allevamenti di animali; a distanza inferiore a metri 100 da aree boschive e/o a rischio di incendio, tra cui porti ed aree di sosta; da terrazze a balconi
Il divieto non riguarda i soggetti titolari di licenza di cui all’art. 57 del TULPS o autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici,
L’ordinanza raccomanda inoltre di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico e siano dotati della marchiatura di conformità CE e ricorda che esclusivamente gli artifici cosiddetti de-classificati devono intendersi di libero commercio, sussistendo per il venditore il solo obbligo della titolarità della licenza comunale di vendita e non anche quello del possesso della speciale autorizzazione di Polizia; di non raccogliere eventuali artifici inesplosi, che dovessero rinvenire; di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego, si rammenta che i prodotti di libera vendita non devono essere considerati dei giocattoli e che la loro vendita è pertanto vietata ad un pubblico di età inferiore ad anni 14, sanzionando tale vendita illecita con la denuncia all’Autorità giudiziaria;
Per chi non rispetta l’ordinanza comunale, salvo che il fatto non costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500.