Positivi al Covid e contatti, Ats Insubria ha diffuso una sintesi delle nuove disposizioni. Il Ministero della Salute ha adottato il 30 dicembre 2021 una nuova circolare relativa all’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento legate alla diffusione della variante Omicron.
La circolare oltre a sottolineare l’importanza della somministrazione della dose booster, mette in atto rilevanti modifiche su quarantene e isolamenti.
Di seguito le principali novità introdotte e le conseguenti ricadute sui provvedimenti di sanità pubblica sintetizzate da Ats Insubria.
Contatti di caso
1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 14 giorni.
Rimane inalterata l’attuale misura della quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione. Al termine della quale risulti eseguito un test di norma antigenico. Per questo test l’interessato dovrà rivolgersi alle farmacie presentando l’attestazione di quarantena rilasciata da ATS
2. Persone che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici.
La quarantena dura 5 giorni purché al termine del periodo risulti eseguito un test (di norma antigenico) negativo come descritto nel punto precedente.
3. Casi asintomatici rientranti in una delle tre categorie: abbiano ricevuto la dose booster, risulti completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti. O siano guariti da infezione SARS-CoV 2 nei 120 giorni precedenti
In questi soggetti non si applica la quarantena domiciliare ma è fatto obbligo di utilizzare maschera FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione. Bisogna effettuare anche una auto sorveglianza per almeno 5 giorni. E’ necessario però riferire immediatamente al proprio medico o pediatra l’insorgenza di eventuali sintomi. Queste persone riceveranno comunque, se individuati come contatti stretti dal caso, una comunicazione da parte di ATS nella quale verranno citate le nuove disposizioni. Disposizioni che dovranno avere sempre con sé in caso di eventuali controlli insieme al Green Pass che non verrà revocato.
In caso di eventuale comparsa di sintomi riferiti al proprio medico è prevista l’effettuazione di un test antigenico o molecolare. Se il test risulta negativo, se il soggetto è ancora sintomatico, il tampone deve essere ripetuto dopo 5 giorni.
La disposizione di cui al punto 3. si applica retroattivamente anche alle persone già sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data del 31.12.2021 (data di entrata in vigore del DL 229/2021).
4. Operatore sanitario: è posto in SORVEGLIANZA SANITARIA senza isolamento domiciliare con l’obbligo di eseguire tamponi con frequenza giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con il soggetto positivo
Casi positivi
L’isolamento si conclude:
- Per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
- Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi
In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare
ATS sta adeguando i propri sistemi gestionali per il rilascio dei provvedimenti con le nuove disposizioni statali. In questa fase di passaggio normativo, si specifica che per i soggetti che avessero ricevuto sino al 31.12.2021 un provvedimento di quarantena/isolamento in accordo con le precedenti previsioni normative, questi provvedimenti devono ritenersi integrati di fatto dalle disposizioni decorrenti dal 31.12.2021, che prevalgono qualora le nuove disposizioni siano sostitutive o in contrasto con le precedenti.