Miglioramento della qualità dell’aria con le misure da adottare sull’uso dei veicoli e dei sistemi di riscaldamento più inquinanti. E’ stata firmata l’ordinanza sindacale sulle limitazioni permanenti e temporanee.
Le prime misure (permanenti) sono in vigore qualunque sia il livello di inquinamento e riguardano il divieto di circolazione
• Benzina EURO 0-1 e Diesel EURO 0-1-2-3
non possono circolare per tutto l’anno da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30
• Diesel EURO 4 (anche con filtro FAP) NON POSSONO circolare dall’1 ottobre al 31 marzo da lunedì a venerdì, dalle 7.30 alle 19.30. Questa limitazione entrerà in vigore dalla cessazione dello stato di emergenza sanitaria (al momento fissato al 31 dicembre 2021)
• Motocicli e ciclomotori a 2 tempi
EURO 0: non possono mai circolare in tutta la Lombardia
EURO 1: non possono circolare dall’1 ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30.
Limitazioni permanenti – STUFE E CAMINETTI
• è vietato utilizzare camini aperti
• per impianti ESISTENTI: è vietato utilizzare stufe e camini di classe 0-1-2 stelle
• per impianti NUOVI: è obbligatorio installare stufe o caminetti di classe 4 stelle o più.
Misure temporanee omogenee di 1° livello – Vengono attivate quando la concentrazione del PM10 supera il limite di 50 μg/m3 per quattro giorni consecutivi
• ¬Limitazione all’utilizzo delle autovetture fino ad Euro 4 diesel (anche dotati di FAP) compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30
• ¬Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa
• ¬Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto
• ¬Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
• ¬Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
• ¬Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall’attivazione del provvedimento
Misure temporanee omogenee di 2° livello – Vengono attivate quando la concentrazione del PM10 supera il limite di 50 μg/m3 per dieci giorni consecutivi
• ¬Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.