(ANSA) – ROMA, 13 MAG – Con la sentenza n. 86, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena comminata per la rapina c.d. impropria è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Lo rende noto un comunicato della Consulta. Pertanto, la Corte – sollecitata dal Tribunale di Cuneo – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art. 628, relativo alla rapina cosiddetta propria, nella parte in cui non prevede la medesima attenuante. Oggetto del giudizio è l’imputazione di rapina impropria contestata a due persone che avrebbero prelevato dagli scaffali di un supermercato alcuni generi alimentari di modesto valore, e sarebbero riusciti a sottrarsi all’intervento del personale dell’esercizio commerciale mediante qualche generica frase di minaccia e una spinta, per essere infine rintracciate nei pressi dell’esercizio stesso mentre consumavano del pane. "La Corte ha osservato che in simili fattispecie il minimo edittale di pena detentiva per la rapina, dal legislatore innalzato alla misura di cinque anni di reclusione, può costringere il giudice a irrogare una sanzione in concreto sproporzionata, sicché gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione esigono l’introduzione di una diminuente ad effetto comune, fino ad un terzo, quale ‘valvola di sicurezza’ per i fatti di lieve entità", rileva la nota. "Si tratta dell’estensione alla rapina di quanto deciso dalla sentenza n. 120 del 2023 per l’estorsione, reato caratterizzato anch’esso dall’elevato minimo edittale di cinque anni di reclusione e, nel contempo, dalla possibilità di consumazione tramite condotte di minimo impatto, personale e patrimoniale. La Corte sottolinea che tale estensione – conclude la nota – consegue sia al principio di uguaglianza, nel trattamento sanzionatorio della rapina e dell’estorsione, sia ai principi di individualizzazione e finalità rieducativa della pena, i quali ostano all’irrogazione di sanzioni sproporzionate rispetto alla gravità concreta del fatto di reato". (ANSA).