(ANSA) – ROMA, 23 APR – La Corte costituzionale (sentenza n.70, depositata oggi) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 257, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha introdotto, in via retroattiva, nuovi e più gravosi criteri di computo degli indennizzi per le occupazioni illegittime di aree demaniali marittime, qualora siano state realizzate anche opere abusive inamovibili. Il caso nasce dal ricorso del ‘proprietario’ di una cabina abusiva sul litorale romano del Lido di Ostia condannato a pagare indennizzi più elevati rispetto al passato, in seguito a quanto previsto da una legge finanziaria con ‘effetto retroattivo’. In particolare, il signor G. S. inizialmente si era rivolto, per contestare il caro indennizzo, al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, poi dichiaratosi carente di giurisdizione. Allora aveva fatto ricorso al Tribunale ordinario di Roma, per contestare il provvedimento del 23 novembre 2007 con il quale il Comune di Roma gli ha ingiunto il pagamento di euro 64.628,13 a titolo di indennizzo determinato ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 296 del 2006, in riferimento al periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2007, per una concessione demaniale marittima scaduta il 31 dicembre 2001, relativa al mantenimento di una cabina balneare a uso residenza estiva su un’area demaniale marittima sita in Ostia Lido. La vicenda era poi arrivata in Cassazione, e la Seconda Sezione civile della Suprema Corte aveva censurato tale disposizione della legge finanziaria, ritenendo che la commisurazione dell’indennizzo ai valori di mercato anziché ai più bassi valori tabellari fosse lesiva del principio di affidamento legittimo tutelato dagli artt. 3 e 23 della Costituzione. Con il suo verdetto depositato oggi, la Corte Costituzionale – sentenza n. 70 – nel respingere l’eccezione di incostituzionalità "ha ritenuto che la scelta del legislatore di attribuire, per le ipotesi più gravi di occupazione illegittima, efficacia retroattiva a una norma innovativa, che peraltro non può ritenersi assolutamente inaspettata, operi un razionale contemperamento tra ragioni antagoniste", spiega una nota della Consulta. "In particolare, l’affidamento riposto dagli autori di tali condotte illegittime nella stabilità della disciplina concernente i conseguenti indennizzi – rileva la nota della Consulta – è stato considerato recessivo rispetto a differenti esigenze, pure costituzionalmente tutelate, quali la valorizzazione economica dei beni demaniali e, prima ancora, la più adeguata difesa di questi ultimi, in ambiti che incrociano altri delicati interessi di rilievo costituzionale, quali la tutela del paesaggio e dell’ambiente marino". Ad avviso della Corte Costituzionale, "l’intervento del legislatore è volto anche ad eliminare inique sperequazioni, dal momento che, in precedenza, gli indennizzi richiesti agli autori di occupazioni aggravate dalle trasformazioni irreversibili oggi interessate dalla modifica del sistema di computo erano i medesimi previsti per condotte più lievi, vale a dire per mere occupazioni senza realizzazione di opere inamovibili". (ANSA).