(ANSA) – PERUGIA, 14 DIC – L’Usl Umbria 1 ritiene che "non siano i presupposti per esprimere un parere favorevole in merito" dopo la richiesta di verifica delle condizioni di salute per accedere al suicidio assistito avanzata da Laura Santi, perugina di 48 anni affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla. La decisione è stata resa nota dall’associazione Luca Coscioni. Secondo l’associazione il gruppo multidisciplinare della Usl ha confermato le valutazioni già espresse. In particolare che Laura Santi "è affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche e psicologica che trova assolutamente intollerabili; è capace di prendere decisioni libere e consapevoli; ha una dipendenza totale e continuativa da terze persone in ogni attività quotidiana; non è tenuta in vita al mezzo di trattamenti di sostegno vitale ai sensi della sentenza della Corte costituzionale numero 2422019". "In riferimento alle condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell’aiuto al suicidio" il gruppo prende "atto dell’assenza di trattamenti di sostegno vitale e ritiene di conseguenza a maggioranza dei suoi componenti che ad oggi non vi siano i presupposti per esprimere un parere favorevole in merito". "Per la nostra assistita stiamo valutando ulteriori azioni legali da intraprendere a seguito del diniego ricevuto" ha annunciato l’avvocata Filomena Gallo, segretaria dell’associazione Luca Coscioni e difensore che coordina il collegio legale di Laura Santi. "Diniego che evidenzia ancora una volta – aggiunge – che il requisito del sostegno vitale è una condizione discriminatoria per una persona malata capace di autodeterminarsi, con un patologia irreversibile che provoca sofferenza intollerabile e che quindi risponde ai tre requisiti previsti dalla Corte, tranne che per uno, la cui assenza non dovrebbe essere rilevante e non dovrebbe limitare la nostra libertà. Devo evidenziare che la relazione medica su cui si basa il diniego riporta che Laura è totalmente dipendente da atti compiuti da terze persone. Questo elemento, di fatto, non costituisce una assistenza vitale? In assenza di una interpretazione condivisa, dovranno essere i giudici a rispondere a questa domanda". (ANSA).