(ANSA) – ROMA, 30 OTT – Anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 197, con la quale è stato dichiarato incostituzionale l’ultimo comma dell’art. 577 del codice penale, introdotto dal Codice rosso. La norma vietava eccezionalmente al giudice di dichiarare prevalenti le due attenuanti rispetto all’aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell’omicidio. La questione era stata sollevata da due ordinanze della Corte d’assise d’appello di Torino e da un’ordinanza della Corte d’assise di Cagliari. La Corte d’assise d’appello di Torino sta procedendo nei confronti di Alex , che a 18 anni nel 2020 a Collegno (Torino) tolse la vita al padre per proteggere la madre nel corso dell’ennesimo litigio. La Corte torinese non ritiene – a differenza di quanto stabilito dai giudici in primo grado – che l’imputato abbia agito in legittima difesa, ma gli riconosce varie attenuanti, tra cui la provocazione e le attenuanti generiche. In un diverso procedimento, la stessa Corte d’assise d’appello deve giudicare della responsabilità penale di una donna, Agostina Barbieri, che nel 2021, a Borghetto Borbera, in provincia di Alessandria, strangolo’ il marito, Luciano Giacobone, dopo essere stata ancora una volta malmenata .Anche in questo caso, la Corte esclude la legittima difesa, ma ritiene che all’imputata debbano essere riconosciute, tra l’altro, la provocazione e le attenuanti generiche. La corte cagliaritana, infine, sta procedendo nei confronti di un uomo, sessantasettenne al momento del fatto, accusato di avere ucciso la moglie sessantenne, in un momento di esasperazione provocato dai continui comportamenti aggressivi della vittima, alcolista e affetta da patologie psichiatriche. (ANSA).