(ANSA) – ROMA, 08 LUG – La decisione di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, di effettuare tamponi rapidi antigenici e test sierologici rientra nella sfera della discrezionalità legislativa e non è una scelta irragionevole. È quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 171, depositata oggi (redattore Filippo Patroni Griffi), dichiarando non fondate le questioni sollevate dal TAR Marche sull’articolo 1, commi 418 e 419, della legge n. 178 del 2020, con riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione. (ANSA).