(ANSA) – MILANO, 20 MAG – "Nonostante l’omissione di cui si è resa responsabile (consistita nel non avere assicurato la sorveglianza dell’alunno fuori dalla classe, nel non averlo affidato alla supervisione di alcuno altro adulto e di avergli consentito di andare in bagno da solo, e senza neppure avere cercato l’accompagnamento di un collaboratore scolastico), il bambino veniva a un certo punto ugualmente preso in carico da chi (la collaboratrice scolastica, ndr) aveva un’autonoma posizione di garanzia nel riportarlo in classe sano e salvo". E per questo "non può essere ritenuto sussistente con certezza il nesso di causalità tra la iniziale condotta colposa e omissiva" della maestra e la morte del bambino. Lo si legge nelle motivazioni della quinta sezione della Corte d’Appello di Milano, presieduta da Antonio Nova, dell’assoluzione della maestra accusata di concorso in omicidio colposo del piccolo di 5 anni e mezzo, caduto nella tromba delle scale della sua scuola, la Pirelli di Milano, nell’ottobre 2019. Il processo in primo grado con rito ordinario a un’altra maestra, quella di sostegno, è ancora in corso. Una terza coimputata, una bidella, aveva già scelto il patteggiamento a due anni di carcere. Secondo i giudici l’evento "nella sua specificità e nello sviluppo tragico del suoi verificarsi non è rimproverabile all’imputata in quanto la situazione di affidamento a un collaboratore, che la condotta inizialmente omessa doveva garantire, si era comunque verificata". E ancora si legge che se anche la maestra "avesse chiamato la bidella fin da subito e avesse affidato il bambino all’adulto nell’ immediatezza dell’uscita del bambino, non vi è prova certa che qualcosa sarebbe cambiato in tal caso rispetto al successivo tragitto (rivelatosi fatale), lungo il quale il piccolo, ormai perso di vista anche dalla collaboratrice scolastica, faceva rientro in classe". (ANSA).