Si può andare nelle seconde case, anche se fuori regione, e anche se l’abitazione si trova in zona arancione o rossa. La conferma arriva dal governo, con un limite: l’atto di proprietà o il contratto d’affitto deve essere antecedente al 14 gennaio 2021, data di entrata in vigore del nuovo Dpcm, riguardo al quale, sul sito di Palazzo Chigi, sono state pubblicate ieri le Faq con le risposte alle domande frequenti aggiornate.
Proprio le regole per gli spostamenti verso le abitazioni di villeggiatura sono state oggetto di chiarimento: nella Faq viene specificato che “Dal 16 gennaio 2021 le disposizioni in vigore consentono di fare rientro alla propria residenza domicilio o abitazione senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette seconde case. Pertanto proprio perché si tratta di una possibilità limitata al rientro è possibile raggiungere le seconde case anche in un’altra regione o provincia autonoma, anche da o verso le zone arancione o rossa, solo a coloro che possono comprovare di aver effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge 14 gennaio 2021.
Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione)”.
La Faq chiarisce inoltre che è possibile andare in una seconda casa “di famiglia”, cioè se appartenente a parenti: è però necessario avere un titolo che ne attesti la disponibilità prima del 14 gennaio e che non ci sia nessun altro nucleo familiare presente durante la permanenza, come specificato nel testo: “come spiega il testo: “Naturalmente la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo”.