Respinto il ricorso contro il «licenziamento senza preavviso» della dipendente del Comune di Como che era stata allontanata da Palazzo Cernezzi a partire dal 7 giugno 2018: lo ha deciso il giudice del lavoro del tribunale di Como, Barbara Cao.
L’udienza si è tenuta in settimana e le motivazioni verranno rese note nei primi mesi del 2020. Alla donna – assunta nel 2014 – sono stati contestati, con un avvio del procedimento disciplinare datato 4 aprile 2018, «gravissime carenze nello svolgimento della prestazione lavorativa». Carenze che sarebbero state quantificate in un «debito complessivo di 33 ore». Una cifra che scaturisce dalle omissioni di timbrature nel dicembre 2017 (in un caso) e nel gennaio 2018 (in sei casi). Già nelle premesse, la lavoratrice aveva evidenziato problemi nel badge per la timbratura, guai con la salute e anche situazioni ambientali particolarmente disagiate che la portavano a lavorare con temperature di 17 gradi.
L’avvocato difensore Antonio Lamarucciola, nella sua memoria depositata di fronte al giudice del lavoro, aveva puntato il dito sull’assenza di «condotte fraudolente» e sulla mancanza della volontà di trarre in inganno l’amministrazione comunale. «La ratio di questa legge è debellare il triste fenomeno dei “furbetti del cartellino” – aveva scritto il legale della dipendente – Ma in questa vicenda abbiamo la prova che il comportamento non fu affatto fraudolento, e nemmeno ha mai causato danni patrimoniali alla pubblica amministrazione». «Il comune non ci ha mai contestato che la lavoratrice non sia stata affettivamente presente in ufficio, ma solo l’indicazione anticipata/postuma dell’orario di ingresso o di uscita». Alla donna sarebbero stati trattenuti soldi dalla busta paga. La difesa ha poi evidenziato «l’illiceità delle modalità di accertamento», fatte «utilizzando come controllori», ma senza informare la dipendente, «i propri colleghi di lavoro».
Per il Comune, «senza ombra di dubbio, l’interessata ha fatto ricorso ad ogni espediente nell’evidente intento di aggirare il sistema di rilevazione delle presenze». Il giudice ha confermato questa impostazione, respingendo il ricorso presentato contro il licenziamento. Ora si attendono le motivazioni.