Un ringraziamento sincero al comune di Como per aver fornito tutto il materiale utile alla costruzione di queste indicazioni
Quanto serve sapere - in modo ragionato e organizzato - in vista dell'11 giugno
Domenica 11 giugno dalle 7 alle 23 si vota per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale. L’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 25 giugno, sempre dalle ore 7 alle ore 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno al termine delle operazioni di voto e quindi dalle 23 di domenica 11 giugno ed eventualmente dalle ore 23 del 25 giugno.
Nelle schede sfogliabili qui sotto tutti i dettagli
- COME SI ELEGGE IL SINDACO
- COME SI ELEGGE IL CONSIGLIO COMUNALE
- MODALITÀ DI VOTO
- ELETTORI
- SEGGI
- INFO&CONTATTI
- EUROPEI
L’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio comunale. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l’elezione del consiglio comunale che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
L’attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata dopo l’elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto. Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
A ciascuna lista o gruppo di liste i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo delle divisioni successive (metodo d’Hondt), dividendo successivamente per 1, 2, 3… la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate sino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria.
A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno,alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi. Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati consiglieri i candidati a sindaco non eletti, collegati a lista che abbia ottenuto almeno un seggio; nel caso di collegamento a più liste, il seggio per il candidato sindaco è detratto dai seggi attribuiti complessivamente al gruppo di liste collegate. Sono proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; in caso di parità, sono proclamati i candidati che precedono nell’ordine di lista.
La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore può votare:
• per una delle liste, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito anche al candidato sindaco collegato;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate tracciando un segno sul relativo contrassegno e il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista collegata;
• per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una lista non collegata tracciando un segno sul relativo contrassegno e il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cosiddetto “voto disgiunto”). L’elettore potrà, altresì, manifestare fino a un massimo di due preferenze per i candidati alla carica di consigliere comunale, segnando, sull’apposita riga stampata sulla destra di ogni contrassegno di lista, il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) del candidato preferito appartenente alla lista prescelta. Le due preferenze possono essere espresse solo se si tratta di candidati di sesso diverso tra loro e appartenenti alla stessa lista. Nel caso in cui l’elettore esprimesse due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza espressa sarà annullata.
Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro l’11 giugno 2017. Sono, altresì, elettori i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea residenti nel comune che abbiano presentato apposita istanza al sindaco, entro il quarantesimo giorno antecedente quello della votazione.
Il numero complessivo degli elettori (aggiornato a 15 giorni dal voto) è di 71187 aventi diritto al voto, di cui 33.840 uomini e 37.347 donne; di questi sono residenti all’estero 3863 uomini e 3662 donne (per un totale di 7525). I cittadini comunitari che hanno chiesto di votare alle amministrative sono in tutto 80, 19 uomini e 61 donne. Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Grecia, Irlanda, Lituania, Lettonia Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Spagna i paesi di origine. Sette, infine, i cittadini comaschi (4 donne e 3 uomini) che si sono trasferiti a Bolzano e che sono ancora iscritti nelle liste aggiunte del Comune di Como (è necessario aver completato il periodo di 4 anni di residenza ininterrotta)
I seggi sono in tutto 74, 4 dei quali sono i cosiddetti seggi speciali (ospedale Valduce, Villa Aprica, casa di riposo Celesia -Camelie, carcere). Ogni seggio avrà un presidente e 4 scrutatori (1 presidente e 2 scrutatori per i seggi speciali). Il compenso per i presidenti sarà di 150 euro (90 euro se presidente di un seggio speciale), 120 euro per gli scrutatori (61 euro per gli scrutatori dei seggi speciali).
Per ogni informazione relativa alle elezioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale ai seguenti numeri 031/25 22 41, 031/25 22 62.
ELETTORI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI A COMO
STATO | UOMINI | DONNE | TOTALE |
AUSTRIA | 1 | 1 | 2 |
BELGIO | 1 | 1 | |
FRANCIA | 2 | 6 | 8 |
FINLANDIA | 1 | 1 | |
GERMANIA | 3 | 5 | 8 |
GRAN BRETAGNA | 6 | 4 | 10 |
GRECIA | 1 | 1 | |
IRLANDA | 1 | 1 | |
LETTONIA | 1 | 1 | |
LITUANIA | 1 | 1 | |
PAESI BASSI | 1 | 3 | 4 |
POLONIA | 1 | 1 | |
PORTOGALLO | 1 | 1 | |
ROMANIA | 5 | 26 | 31 |
SLOVACCHIA | 1 | 1 | |
SPAGNA | 8 | 8 |
Le sezioni prive di barriere architettoniche, cosa fare per il voto assistito con accompagnatore
Per l’esercizio di voto gli elettori non deambulanti dovranno esibire, unitamente alla tessera elettorale, l’attestazione medica rilasciata, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o marche, dall’autorità sanitaria anche in precedenza per altri scopi o la copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta alla deambulazione.
Gli elettori fisicamente impediti (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), possono esercitare il proprio diritto di voto con l’aiuto di un elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
L’impedimento potrà essere dimostrato: con certificato medico dell’autorità sanitaria; in alternativa, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all’ufficio Elettorale del proprio Comune l’annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale. Tale annotazione consentirà l’ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: “Accompagnatore” (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione; il presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore; e deve accertarsi, con apposita domanda, che l’elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. Per gli handicap solo mentali non è previsto l’accompagnamento, nemmeno da parte di un familiare.
Per le certificazioni di accompagnamento al voto, per Como sarà disponibile la sede di via Croce Rossa 3 (telefono 031/370740) il lunedì e il giovedì dalle 9 alle 12. Nella giornata di sabato 10 giugno l’ambulatorio di via Croce Rossa sarà a disposizione dalle ore 11.30 alle ore 13; nella giornata di domenica 11 giugno le certificazioni verranno rilasciate dalla sede di continuità assistenziale di via Carso 88, dalle ore 10 alle ore 11.30 (per contatti 338/5848409). Ulteriori indicazioni seguiranno per l’eventuale turno di ballottaggio del 25 giugno.
Sezioni abilitate al voto per gli elettori non deambulanti Gli elettori non deambulanti, se la sede elettorale dove sono iscritti non è accessibile con una carrozzina, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione del Comune priva di barriere architettoniche e appositamente attrezzata. L’elenco delle sezioni individuate:
Albate-Muggiò-Acquanera
sezione 41 Scuola Media G.Marconi piazza IV Novembre 13
Lora
sezione 36 Scuola Primaria via Spallanzani 8
Camerlata-Rebbio-Breccia-Prestino
sezione 52 Scuola Primaria Giovanni Paolo II via Giussani 81
sezione 55 Scuola Primaria E. Bossi via Nicolodi 5
sezione 58 Scuola Primaria L. Bianchi via Isonzo 25
Como Nord-Como Est
sezione 14 Scuola Media G. Leopardi via Brambilla 47
sezione 17 Scuola Primaria C.G. Venini via Fiume 2
Como Borghi
sezione 22 Scuola Primaria C. Battisti via XX Settembre 12
sezione 26 Scuola Primaria S. Gobbi via Viganò 7
sezione 28 Scuola Primaria S. Gobbi ingresso da via Leoni 15
sezione 30 Scuola Primaria A. Vacchi via Montelungo 18
Como Centro-Como Ovest
sezione 2 Scuola Primaria N. Sauro ingresso da via Perti 8
sezione 5 Scuola Primaria F. Corridoni via Sinigaglia 10
Monte Olimpino-Ponte Chiasso-Sagnino-Tavernola
sezione 61 ex Scuola Primaria E. Toti (ora sede Orsoline) via Bellinzona 141
sezione 66 Scuola Primaria via Mognano 3
sezione 70 Scuola Primaria via Friuli 2
sezione 73 Scuola Primaria via Brogeda 21
Civiglio-Garzola
sezione 33 Scuola Primaria via Pacinotti 1/B
La richiesta deve essere inoltrata al settore Politiche Sociali telefonando allo 031/25 26 34
In attuazione delle disposizioni di legge, il Comune di Como organizza un servizio di trasporto per gli elettori impossibilitati a raggiungere autonomamente il seggio per disabilità o deambulazione gravemente ridotta.
La richiesta deve essere inoltrata direttamente al Comune di Como, telefonando al settore Politiche Sociali allo 031/25 26 34 nei seguenti giorni e orari da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30, mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30. Il servizio di prenotazione sarà disponibile con i seguenti orari anche nel giorno delle elezioni, domenica 11 giugno, dalle ore 9 alle ore 18. Si ricorda che gli elettori che necessitano di accompagnamento anche in cabina devono presentare la richiesta direttamente all’ufficio Elettorale; gli elettori con difficoltà motoria possono votare anche in un altro seggio, purché muniti di apposito certificato medico o copia autenticata della patente speciale.
Come previsto dalla normativa, è ammessa la possibilità del voto a domicilio per le persone affette da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ad esempio da respiratori. Il voto a domicilio è previsto anche per chi, pur non dipendendo in maniera continuativa da un macchinario, è affetto da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, il voto a domicilio si applica soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio del Comune per cui è elettore.
Cosa fare Entro i primi giorni della prossima settimana bisogna presentare all’ufficio Elettorale del Comune di Como, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nell’abitazione in cui si dimora, indicando l’indirizzo e allegando copia del documento di identità valido, copia della tessera elettorale e una certificazione del medico designato dall’ASST Lariana. La documentazione, firmata, dovrà essere presentata da un delegato all’ufficio Elettorale. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo elettorale@comune.como.it
Modello domanda Il modello della domanda può essere scaricato dal sito del Comune di Como www.comune.como.it (Elezioni amministrative).
Certificato Medico Il certificato medico dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, di cui al comma l, dell’articolo l, della legge n.46/2009 attestando, quindi, o che gli elettori sono affetti da gravi infermità e si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, ovvero che gli elettori sono affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti dall’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104. I certificati dovranno essere rilasciati dal funzionario medico designato dall’Asst Lariana in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (27 aprile 20 17) ed attestare l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al menzionato comma l, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Certificazioni per il voto a domicilio COME E DOVE Per le certificazioni per il voto a domicilio, per Como è necessario rivolgersi alla sede di via Croce Rossa 3, contattando il numero 031/370740 nei seguenti giorni martedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 11. Il servizio sarà poi svolto a domicilio ma è necessario prenotarsi.
Ulteriori indicazioni seguiranno per l’eventuale turno di ballottaggio del 25 giugno.
Gli orari dell’ufficio Elettorale e Anagrafe dei prossimi giorni
Gli uffici dell’Anagrafe saranno aperti solo per il rilascio delle carte d’identità con orario straordinario dalle 9 alle 18 (non saranno pertanto rilasciati certificati, carta sconto benzina…). Per lo Stato Civile (Nascite, Morti, Matrimoni) rimarrà aperto solo lo sportello per le dichiarazioni di avvenuto decesso, con il consueto orario dalle ore 9 alle ore 12.
Il rilascio delle tessere elettorali sarà effettuato dagli sportelli negli uffici dell’Anagrafe, che come detto saranno aperti con orario straordinario dalle 9 alle 18 e con tutto il personale impegnato in questa operazione. Per il rilascio delle tessere elettorali e il rinnovo delle carte d’identità, l’ufficio Anagrafe sarà aperto anche il giorno stesso delle elezioni, domenica 11 giugno, dalle ore 7 alle ore 23. Nei giorni precedenti il voto, l’ufficio Elettorale sarà aperto con i seguenti orari: lunedì 5 e martedì 6 giugno dalle ore 9 alle ore 12, mercoledì 7 giugno dalle ore 8.30 alle ore 15.30, giovedì 8 giugno dalle ore 9 alle ore 12, venerdì 9 giugno dalle ore 9 alle ore 18; sabato 10 giugno, come detto, dalle ore 9 alle ore 18 e domenica 11 giugno dalle ore 7 alle ore 23.