Tornano come ogni inverno i provvedimenti per la lotta allo smog dal 15 ottobre 2016 fino al 15 aprile 2017.
Per Como le limitazioni alla circolazione andranno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, e sono relative ai seguenti veicoli: autoveicoli Euro 0 benzina; autoveicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel. Dal 15 ottobre 2016, inoltre, entreranno in vigore le nuove limitazioni per i motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 nei giorni feriali dalle 7.30 alle 19.30. Il fermo si applica all’intera rete stradale dei Comuni interessati, con l’esclusione: delle autostrade; delle strade di interesse regionale; dei tratti di collegamento tra strade regionali e svincoli autostradali ed i parcheggi in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
Sono esclusi dal fermo della circolazione: veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; veicoli di interesse storico o collezionistico con più di vent’anni ); le macchine agricole; motoveicoli e ciclomotori a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1; veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati: veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL), veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; autovetture targate CD e CC.
Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli: i veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza; veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa; veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa; veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE; veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998; veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992; veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.
La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure varia da € 75,00 a € 450,00. Si ricorda altresì che è vigente il fermo permanente della circolazione per i motoveicoli e i ciclomotori a due tempi di classe Euro 0, in tutto il territorio regionale. Su tutto il territorio regionale dal 15 ottobre al 15 aprile si applicano inoltre i seguenti obblighi: lo spegnimento dei motori degli autobus quando stazionano ai capolinea; lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante il carico/scarico.